Le tipologie di mercato elettronico ammesse dalla legge
- L’art. 328, comma 1,decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 rubricato “Mercato elettronico” dispone testualmente cheFatti salvi i casi di ricorso obbligatorio al mercato elettronico previsti dalle norme in vigore, ai sensi dell’articolo 85, comma 13, del codice, la stazione appaltante può stabilire di procedere all’acquisto di beni e servizi attraverso il mercato elettronico realizzato dalla medesima stazione appaltante ovvero attraverso il mercato elettronico della pubblica amministrazione realizzato dal Ministero dell’economia e delle finanze sulle proprie infrastrutture tecnologiche avvalendosi di Consip S.p.A. ovvero attraverso il mercato elettronico realizzato dalle centrali di committenza di riferimento di cui all’articolo 33 del codice.
- La stazione appaltante può stabilire di procedere all’acquisto di beni e servizi:
– attraverso il mercato elettronico realizzato dalla medesima stazione appaltante
– attraverso il mercato elettronico della pubblica amministrazione realizzato dal Ministero dell’economia e delle finanze sulle proprie infrastrutture tecnologiche avvalendosi di Consip S.p.A. MEPA
– attraverso il mercato elettronico realizzato dalle centrali di committenza di riferimento di cui ll’articolo 33 del codice.